Penale

Sì alla ricusazione del giudice se anticipa la sua convinzione sul reato contestato dalla parte civile

di Patrizia Maciocchi

Via libera alla ricusazione della presidente del collegio del tribunale che esprime indebitamente le sue valutazioni su una prova testimoniale, anticipando così la sua valutazione. La Corte di cassazione, con la sentenza 26974, accoglie il ricorso della parte civile, presunta vittima di una truffa. Un procedimento finito all'attenzione della presidente del collegio della quale chiedeva una ricusazione esclusa dalla corte d'appello. Ad avviso dei giudici territoriali, infatti, la toga si era sì lasciata andare ad espressioni enfatizzate, ma che non potevano essere considerate tali far scattare la ricusazione. In particolare la giudice, di un collegio composto da ex colleghi di sezione, si era espressa sul capo di imputazione con il quale si ipotizzava l'occultamento dell'importo effettivo dei premi assicurativi. Cifre effettivamente indicate nel contratto, ma in misura non rispondente a quelle effettivamente richieste. La giudice, ascoltando un teste della difesa, si era lasciata andare alla considerazione che non c'era “nulla di stupefacente tutto si sapeva dal primo giorno” spiegando, su sollecitazione della difesa, che “le coperture assicurative avevano quel costo scritto chiaro”. In più aveva aggiunto che “il bel signor…” ovvero il dante causa della parte civile, aveva illustrato una serie di vantaggi a quest'ultima che evidentemente c'erano. Per la Cassazione basta a dimostrare che il magistrato è andato oltre il limite consentito. La Suprema corte ricorda infatti che il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice, su fatti oggetto di imputazione, c'è quando l'esternazione viene espressa senza alcuna necessità e al di fuori di ogni collegamento con le funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale. Ad avviso dei giudici di legittimità le espressioni nel caso esaminato, implicano una valutazione della infondatezza dell'accusa indicata nella contestazione e “palesano un anticipato convincimento circa la portata delle clausole contrattuali controverse e, quindi, un'impropria manifestazione di giudizio sulla consistenza dell'addebito”.

Corte di cassazione - Sezione II - Sentenza 28 settembre 2020 n.26974

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