PULIZIE, TETTO DEI 209MILA € CALCOLATO IN BASE A STIME
Va innanzitutto precisato che la soglia di 209mila euro, fissata dall’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016), è in funzione del valore del singolo contratto da porre in essere e, quindi, non ha alcun relazione con la durata del contratto stesso, né con l’anno di riferimento. Ne consegue che, per quanto riguarda i servizi di pulizia degli immobili, se, nel corso dell’esercizio finanziario, si stima che nel loro complesso superino il limite di soglia, occorre aderire alla convenzione esistente sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa). Si tenga presente, infine, che la suddivisione dei servizi in questione in diversi singoli contratti potrebbe essere interpretata come un artificioso frazionamento, vietato dal Codice citato, segnatamente dagli articoli 30 e 51.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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