L'esperto rispondeResponsabilità

LA CONTABILIZZAZIONE ANCHE PER IL PALAZZO «ENERGIVORO»

La domanda

Il mio condominio, costruito nel 1974, è dotato di riscaldamento centralizzato, con collettore per ogni appartamento, con contaore e termostato e suddivisione della spesa con quota fissa e ore consumate. La struttura del fabbricato non era coibentata, con primi piani con porticati e ambienti sporgenti. La maggioranza non riusciva a riscaldarsi, pertanto si è cercata la soluzione migliore, cioè togliere i contaore, riscaldare tutti i 58 appartamenti con caldaia a temperature più basse, suddividendo la spesa in millesimi. Questa regola vale da 38 anni.Con la nuova legge, montando una valvola termostatica per casa, rispettiamo la legge? Logica dice che non risparmieremo energie: cosa diciamo a quelli disagiati che avranno il 150% di aumento?

Nell’emanare il Dlgs n. 102/2014 - di attuazione alla direttiva 2012/27/UE, che stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica - nel quale per la ripartizione della spesa del riscaldamento non è prevista l’applicazione di alcun coefficiente correttivo per mitigare eventuali “squilibri”, probabilmente il legislatore non ha tenuto in considerazione il variegato “patrimonio” edilizio nazionale che necessita, per gli edifici più “datati”, di un profondo e radicale rinnovamento al fine di poter migliorare ed aumentare il risparmio energetico. Infatti, per poter contenere i consumi energetici di un singolo appartamento, inserito a sua volta in un edificio “energivoro” (ossia che determina una elevata dispersione energetica), è opportuno eseguire delle opere volte a migliorare sia l’efficienza energetica dell’edificio condominiale e sia, ovviamente, quella della singola unità immobiliare. Al riguardo, prescindendo dagli interventi privati (come, ad esempio l’installazione dei doppi infissi) che devono essere eseguiti in autonomia dal proprietario dell’appartamento, per quelli, invece, relativi al miglioramento del “contenimento del consumo energetico” dell’edificio condominiale e, quindi, delle parti comuni (ad esempio isolamento o coibentazione del sottotetto, della terrazza o dell’androne), occorrono determinate maggioranze assembleari. Infatti, l’articolo 1120, 2° comma, Codice civile prevede che per il “contenimento del consumo energetico” degli edifici - non fondato su diagnosi energetica o su attestato di prestazione energetica - è richiesta la maggioranza degli intervenuti in assemblea e la metà del valore dell’edificio (articolo 1136, 2° comma, Codice civile). Invece, qualora gli interventi per il contenimento del consumo energetico siano fondati su diagnosi energetica o su attestato di certificazione energetica, sono soggetti alle maggioranze agevolate degli intervenuti e con un numero di voti che rappresenti almeno 1/3 del valore dell’edificio (articolo 26, comma 2, legge n. 10/1991).Pertanto, da quanto appena esposto ed avendo ben chiara la ratio della legge (ossia: diminuire notevolmente i consumi energetici, sensibilizzando gli utenti e rendendo più salubre l’ambiente), occorre applicare pedissequamente la nuova disciplina prevista nel decreto n. 102/2014 – il cui articolo 9, comma 5, lettera d), prevede espressamente che «la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, debba avvenire in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla UNI 10200 e successivi aggiornamenti» e, inoltre, l’articolo 16, comma 8 dispone che «la ripartizione della spesa effettuata in maniera difforme dai principi evidenziati dalla norma UNI 10200, è sanzionabile da 500 a 2500 euro».Sicché, a parere di chi scrive, sarebbe opportuno eseguire sia nell’edificio condominiale che nelle varie unità immobiliari (soprattutto quelle “disagiate”), quegli interventi strutturali tali da migliorarne l’efficienza energetica.

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