L'esperto rispondeResponsabilità

TUBI ESTERNI «PROTETTI» CON L'APPORTO DI TUTTI

La domanda

A seguito di un furto in un appartamento del condominio dove abito, per il quale i ladri avevano utilizzato i canali esterni di deflusso delle acque piovane, l’assemblea condominiale, a maggioranza, con il voto contrario dei condòmini del piano terra e di un condomino del primo piano, ha disposto la copertura di tali canali con dei profilati di metallo.È ovvio che da tale lavoro traggono vantaggio i condomini che hanno gli appartamenti dal primo piano in su (per l’accesso illecito ai balconi del piano terra non è necessario utilizzare i canali di deflusso delle acque), ma, trattandosi di modifiche fatte su parte degli impianti condominiali (appunto, i canali di deflusso delle acque pluviali, utilizzati da tutti i condòmini, indipendentemente dal piano dell’appartamento), mi chiedo se è legittimo che i condòmini del piano terra non partecipino alla spesa appellandosi all’articolo 1123 del Codice civile.

Non tutti i beni comuni sono destinati a servire i condòmini in ugual misura. Accade, infatti, che, per la particolare conformazione dello stabile in relazione a una singola unità immobiliare, un bene comune sia utilizzato in misura ridotta dal condomino proprietario di quell’unità rispetto agli altri. In queste circostanze trova applicazione l’articolo 1123, secondo comma, del Codice civile, per il quale, appunto, in caso di utilizzo differente di un bene, le relative spese sono ripartite in misura proporzionale all’uso che ciascuno può farne. In considerazione di ciò, molti condòmini, spesso, ritengono di non dover contribuire (o di dover contribuire in misura minore) a determinate spese, poiché non fanno uso (o fanno un uso minore rispetto agli altri) di un servizio comune.È bene fare chiarezza sul punto: l’uso di cui parla la norma in questione non è quello personale e soggettivo di ogni condomino in relazione al proprio stile di vita, in quanto ciò che conta è l’uso potenziale e astratto che ogni singola persona (la quale ritiene di non dover utilizzare quel bene comune, o di non trarne alcun vantaggio) possa fare dello stesso, e non il fatto che quel determinato condomino – a causa di proprie convinzioni o in base all’ubicazione della propria unità immobiliare - non usi il bene comune.Nel caso prospettato, si ritiene che la spesa per la messa in sicurezza dei “canali di deflusso acque piovane” dovrà essere ripartita tra tutti i condòmini, in quanto gli stessi risultano essere un bene condominiale (salvo che non vi sia una espressa deroga nel regolamento di condominio).Va precisato, comunque, che l'intervento citato tende a migliorare in maniera obiettiva la sicurezza nel condominio, in quanto non è dato sapere come possano evolversi i furti o quali possano essere le loro conseguenze negli appartamenti (anche di proprietà di altri condòmini). Prendere tutte quelle precauzioni volte a evitare intrusioni nell’edificio condominiale da parte di estranei consente di migliorare sia la vita condominiale che quella privata, nonché la percezione della sicurezza all’interno dell’edificio condominiale e di tutte, indistintamente, le singole unità immobiliari.

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