L'esperto rispondeResponsabilità

SPESE A CARICO DEL SINGOLO SE C'È UTILITÀ ESCLUSIVA

La domanda

Una condomina, a seguito di un sopralluogo presso la sua cantina, ha scoperto di non avere più il lucernario prima presente (lei ipotizza che le sia stato rubato). Ha, quindi, fatto installare un nuovo lucernario e ha inoltrato a me, in qualità di amministratrice dello stabile, la relativa fattura, incaricandomi di inserirla nel prossimo bilancio per poi rimborsarle i soldi da lei anticipati.Dato che il lucernario sostituito dà luce e aria alla cantina di proprietà esclusiva di tale condomina, è giusto ripartire la spesa per questa sostituzione tra tutti, oppure è una spesa che compete alla sola condomina, in quanto proprietaria esclusiva della cantina?

Sulla base delle informazioni fornite, pare emergere che il lucernario (che fornisce luce unicamente alla cantina) sia di proprietà esclusiva della condomina.Tuttavia, qualora lo si volesse inserire tra le parti comuni dell’edificio condominiale, occorre ricordare che, qualora sussistano beni comuni destinati a servire i condòmini “in misura diversa”, le spese relative alla loro manutenzione (salvo diversa statuizione del regolamento di condominio) devono essere ripartite in proporzione all'uso che ciascun condomino può farne, così come previsto dall’articolo 1123, comma 2, del Codice civile.Inoltre, a supporto della tesi secondo cui la spesa del lucernario (visto che a beneficiarne è solo la cantina della condomina) dovrà essere sostenuta esclusivamente dalla proprietaria della cantina stessa, la Corte di cassazione ha statuito che, «in tema di condominio di edifici il principio di proporzionalità tra le spese ed uso di cui al secondo comma dell'articolo 1123 del Codice civile, secondo cui le spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio sono ripartite, qualora si tratti di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, in proporzione dell'uso che ciascuno può farne, esclude che le spese relative alla cosa che in nessun modo, per ragioni strutturali o attinenti alla sua destinazione, può servire ad uno o più condòmini possano essere poste anche a carico di quest'ultimi» (Cassazione civile, n. 7077/1995).Pertanto, salvo che il regolamento di condominio non preveda una diversa ripartizione della relativa spesa, indipendentemente dalla natura privata o comune del lucernario, a seguito dell’utilità esclusiva che la cantina in questione ne trae, le spese per l’installazione, la manutenzione e/o la conservazione del lucernario dovranno essere poste esclusivamente a carico della condomina/proprietaria.

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