L'esperto rispondeResponsabilità

SÌ ALLA CANNA FUMARIA SUL MURO PERIMETRALE

La domanda

Vorrei sapere se devo chiedere l'autorizzazione al condominio per fare un foro su un muro condominiale. Poiché sto facendo i lavori per staccarmi dal centralizzato, per essere a norma dovrei mettere o uno sfiato o canna fumaria (la caldaia è a condensazione) forando il muro del mio balcone e fuoriuscendo su una parete interna condominiale, adiacente alle scale del palazzo. In questo modo non recherei problemi all'estetica e ai condomini dei piani superiori. Se eventualmente il condominio non mi autorizzasse, cosa dovrei fare?

Si ricordi il lettore che non è richiesta l’autorizzazione condominiale per aprire un foro di areazione sul muro comune. Al riguardo, si può analizzare la sentenza n.6341/2000 della Corte di cassazione, con la quale si statuisce che «l'apertura di piccoli fori nella parete al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino - pertanto - può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio, e non ne alteri il decoro architettonico; fenomeno - quest'ultimo - che si verifica non già quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile».L’orientamento giurisprudenziale, a distanza di anni, è ormai pacifico e costante, poiché basato sull’articolo 1102 del Codice civile secondo il quale «ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso».Inoltre, per quel che riguarda la canna fumaria, si ricordi anche la sentenza n. 11/2006 del Consiglio di Stato, in base alla quale «il singolo condomino ha titolo, anche se il condominio non abbia dato o abbia negato il proprio consenso, ad ottenere la concessione edilizia per un’opera a servizio della sua abitazione e sita sul muro perimetrale comune, che si attenga ai limiti dell’articolo 1102 del Codice civile». Ancora, si evidenzia la sentenza n. 1985/2013 del Tar Campania, che ha annullato il provvedimento con il quale un Comune subordinava l’efficacia dell’autorizzazione edilizia per la realizzazione di una piccola canna fumaria, al possesso dell’autorizzazione da parte degli altri condòmini. Infatti, il Tribunale Amministrativo ha ribadito che la legittimità di un’autorizzazione edilizia non può condizionare la gestione dei rapporti tra privati, pertanto, per la realizzazione di una canna fumaria in aderenza al muro condominiale non è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea, poiché si configura come intervento riconducibile all’articolo 1102.Sicché, da quanto appena esposto, è pacifico affermare che il lettore abbia il diritto di fare «un foro su un muro condominiale» necessario per lo “sfiato”, in quanto questo potere rientra tra quelli riconosciuti dall’articolo 1102 del Codice civile, in base al quale non occorre autorizzazione per eseguire lavori sulle parti comuni finalizzati a garantire un vantaggio personale. Ne deriva, inoltre, che ciascun condomino può appoggiarsi al muro comune perimetrale per l’installazione della canna fumaria, a sue spese, e purché non impedisca l’altrui parimenti uso e non rechi pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza e al decoro architettonico dell’edificio stesso.

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