RINNOVO DELLA SOLIDARIETÀ CON TERMINI VARIABILI
Come chiarito dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la circolare 30 del 9 novembre 2015, «per le istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, relative a proroghe dei trattamenti di Cigs sia nell’ambito di programmi di ristrutturazione o di riorganizzazione sia nell’ambito di contratti di solidarietà già presentati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148, si applicheranno le disposizioni relative alla previgente normativa».Pertanto, al fine di determinare la normativa applicabile alla proroga del contratto di solidarietà in questione, sarà necessario verificare se la relativa istanza per la concessione dell’integrazione salariale sia stata presentata prima o dopo il 23 settembre 2015, indipendentemente dalla data di sottoscrizione dell’accordo sindacale.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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