TRE VARIABILI PER IMPUTARE I COSTI DEL PARAPETTO
Se il parapetto – ancorché attinente a un lastrico solare di uso esclusivo – costituisce elemento decorativo della facciata, la ripartizione della spesa manutentiva dev'essere fatta tra tutti i condòmini, in base alla tabella millesimale di proprietà (Cassazione, sentenza 7603/1994).Se il parapetto del lastrico solare di uso esclusivo funge da copertura della proprietà sottostante, la ripartizione delle spese va fatta in base all’articolo 1126 del Codice civile, per il quale, «quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condòmini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condòmini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno (articoli 68 e seguenti)».Fuori dalle ipotesi considerate, la spesa manutentiva del parapetto deve ritenersi a carico di chi usa il lastrico.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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