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SERVITÙ «IN EQUILIBRIO» TRA UTILITÀ E DISAGI

La domanda

L'obbligo di munirsi di autorizzazione all'accesso da un'area privata laterale su una strada a uso pubblico sussiste solo in caso di transito di veicoli e non è limitato il diritto del proprietario di accedere al proprio fondo, né di farvi transitare animali. Se il fondo viene munito di recinzione, è legittimo inserire un cancello in un qualsiasi punto della stessa, che consenta al proprietario di accedere e di far transitare animali di qualsiasi specie, senza che scatti l'obbligo di chiedere l'autorizzazione all'ente proprietario della strada, giacchè da quel varco non si intende far transitare veicoli? Può l'ente proprietario della strada vietare un'apertura nella recinzione per il transito di persone ed animali, visto che in teoria da quel varco potrebbero transitare veicoli?

Essendo presumibilmente in presenza di un diritto di servitù gravante sul fondo servente, sarà necessario attenersi alle disposizioni regolamentative contenute nell’atto costitutivo del gravame. In assenza di specifiche previsioni sul punto, sarà comunque applicabile la fattispecie prevista dagli articoli 1063 e seguenti del Codice civile, che consente al proprietario del fondo dominante lo svolgimento delle attività necessarie al godimento del proprio diritto nei ristretti limiti della sua necessità e dell’utilità che gli deriva: la servitù, in definitiva, dovrà essere esercitata in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minore aggravio o fastidio per il fondo servente.Per il suddetto principio, il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente, e il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna attività che possa limitare l'esercizio della servitù.In definitiva, la recinzione del fondo e l’installazione di un cancello non potrà essere vietata a priori, ma occorrerà tenere in considerazione la loro effettiva utilità in rapporto al disagio creato.

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