PER ESCLUDERE USI VIRTUALI LE PORTE VANNO MURATE
L’affermazione dell’amministratore sembra condivisibile, tenuto conto che in condominio quello che rileva è l’uso virtuale delle parti comuni, e non l’uso di fatto. Dunque, in mancanza di chiusura delle due porte di comunicazione con l’atrio, e tramite il ripristino dei gradini già eliminati, il lettore potrebbe sempre accedere all’atrio e al vano scale comune.Tanto più che - secondo la Corte di cassazione (sentenza 6 giugno 1977, n. 2328) - alle spese di illuminazione dell’androne e della scala devono concorrere, ancorché in misura ridotta, anche i condòmini proprietari di autorimesse e di botteghe, che non ne fruiscono per accedere alle loro proprietà esclusive.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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