OGNI CONDOMINO PAGA I SUOI CONTABILIZZATORI
Benché l’impianto di riscaldamento sia un bene comune, nel caso di specie trova applicazione l'articolo 1117, comma 1, n. 3, del Codice civile, in base al quale «sono considerati di proprietà comune le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come... i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria... e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione dai locali di proprietà individuale dei singoli condòmini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza».In definitiva, la proprietà privata inizia nel punto di distacco dalla colonna montante della distribuzione. Pertanto, tutte le spese "successive" a tale punto sono di competenza del singolo alloggio/condomino, il quale, quindi, pagherà in funzione del numero dei contabilizzatori (che si considerano di proprietà privata, e non condominiale) installati nella propria unità immobiliare.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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