OPPORTUNE VERIFICHE SULLO STATO DELLA DOMANDA
A norma dell'articolo 35, comma 18, della legge 47/1985, l'istanza di concessione in sanatoria, ove essa sia completa della documentazione richiesta, l'oblazione sia stata interamente pagata e la documentazione necessaria all'accatastamento sia stata presentata all’ufficio tecnico erariale, è da intendere accolta decorsi 24 mesi dalla presentazione della domanda. Nel caso di specie, tuttavia, vista l’istanza d’integrazione documentale avanzata a suo tempo dal Comune – di cui non si conosce la data – appare difficile che la domanda possa essere stata accolta con silenzio-assenso, mancando, appunto, il requisito della completezza documentale (si veda, in tal senso, tra le tante, Tar Lazio, Roma, sezione I, 3 giugno 2015, n. 7756). In ogni caso sarà utile verificare in Comune qual è lo stato della domanda e ottemperare alle richieste eventualmente avanzate dall’amministrazione comunale.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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