LA RIVALUTAZIONE NON PUÒ ESSERE SOLO CIVILISTICA
La legge di Stabilità per il 2016 (legge 208/2015), all’articolo 1, commi da 889 a 896, ha riaperto i termini per la rivalutazione dei beni d’impresa per le società che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili nazionali, ma tale rivalutazione avrà necessariamente valenza fiscale. Non si assisterà, pertanto, alla sola rivalutazione civilistica, in quanto è previsto il versamento di una imposta sostitutiva del 16 per cento, per i beni ammortizzabili, e del 12% per i beni non ammortizzabili. In tal caso, al fine di coprire le perdite mediante l’utilizzo della riserva di rivalutazione, sarà necessario versare l’imposta sostitutiva e valutare l’opportunità dell’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione (mediante versamento di ulteriore imposta sostitutiva del 10 per cento), in vista di eventuali future distribuzioni.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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