AFFITTI «BREVISSIMI» DA REGOLAMENTARE
L'osservazione del lettore è particolarmente interessante nel punto che riguarda non la possibilità o meno di svolgere questa attività di affittacamere, bensì l'incidenza che essa ha sui beni comuni del condominio. Ebbene, se il regolamento condominiale nulla prevede al riguardo, e qualora si verifichi un uso più intenso di alcuni beni comuni, come la piscina, sarebbe opportuno che i condòmini deliberassero in merito, magari prevedendo un costo del bene condominiale suddiviso per il numero di abitanti dell'appartamento, così come avviene spesso per il consumo dell'acqua; oppure si possono fissare restrizioni in relazione all'uso di queste parti comuni, magari stabilendo che i soli proprietari possono accedervi. L'assemblea di condominio, anche in questo caso, è l'organo sovrano che decide con le maggioranze previste per legge.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo