L'esperto rispondeResponsabilità

IL DIPENDENTE HA DIRITTO DI ACCESSO AI PROPRI DATI

La domanda

Lavoro nella filiale di una banca. Ho chiesto al mio datore di lavoro una dichiarazione autentica, resa dal legame rappresentante, in cui si specifichi qual è l'ufficio al quale io sono stato addetto in questo periodo di lavoro, quali sono le mansioni da me ricoperte e qual è il periodo di svolgimento delle stesse. L'istituto di credito mi ha chiesto di motivare la richiesta e, in mancanza di motivazione da parte mia, non sembra disposto a rilasciare la dichiarazione. È corretto tutto ciò?

L’articolo 1 del Dlgs 152 del 1997 prevede che il datore di lavoro è obbligato a fornire al lavoratore informazioni riguardo l’identità delle parti, il luogo di lavoro, la data di inizio del rapporto di lavoro, con la specificazione se è a tempo determinato o indeterminato, la durata del periodo di prova, l'inquadramento, il livello e la qualifica attributi al lavoratore, l'importo della retribuzione, la durata delle ferie, l'orario di lavoro e i termini del preavviso in caso di recesso. Le informazioni possono essere comunicate nel contratto di lavoro scritto o nella lettera di assunzione, oppure in ogni altro documento scritto, da consegnare al lavoratore entro 30 giorni dall’assunzione.Pertanto, se al momento dell’assunzione, o nei successivi 30 giorni, il datore di lavoro non ha adempiuto all'obbligo di informazione, il lettore potrà rivolgersi alla direzione territoriale del Lavoro affinché intimi al datore di lavoro di fornire le informazioni obbligatorie entro 15 giorni. Qualora il datore di lavoro non dovesse adempiere, sarà punito con una sanzione amministrativa, prevista dall’articolo 4 del Dlgs 152 del 1997.Inoltre, qualora le informazioni richieste dal lavoratore rientrino nel novero dei “dati personali”, il lavoratore può esercitare nei confronti del datore i diritti previsti dall'articolo 7 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, tra cui il diritto di accedere ai dati che lo riguardano mediante istanza, alla quale il datore di lavoro è tenuto a fornire un riscontro completo entro 15 giorni dal suo ricevimento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©