IL DISTACCO NON COMPORTA UNA NUOVA ASSUNZIONE
Ai sensi dell’articolo 30 del Dlgs 276/2003, il distacco si configura nell’ipotesi in cui un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, ponga temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.Il distacco, pertanto, non comporta l’interruzione o l’estinzione dell’originario rapporto di lavoro o la costituzione di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione.Ipotesi distinta è quella in cui i lavoratori siano stati successivamente assunti da un nuovo datore di lavoro: ad essi si applicheranno le nuove norme dettate dal jobs act qualora assunti a far data dal 7 marzo 2015.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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