L'esperto rispondeResponsabilità

L'ELIMINAZIONE DI BARRIERE È SEMPRE POSSIBILE

La domanda

Sono comproprietario, con mia moglie, di un appartamento in un condominio in Valle d'Aosta (si tratta di una seconda casa, in quanto siamo residenti in Lombardia). Per accedere all'appartamento si deve salire una scala comune (interna) di sette gradini. Poiché mia moglie, da circa un anno, è invalida al 100 per cento (con riconoscimento ex legge 104/1992), stiamo valutando la possibilità di installare una piattaforma che le permetta di accedere all'appartamento con la carrozzina.Se la larghezza della scala lo consente, posso procedere autonomamente o devo chiedere all'amministratore di convocare un'assemblea e ottenere l'assenso dei condomini (e se sì, con quale maggioranza)?

A norma dell’articolo 78 del Dpr 6 giugno 2001, n. 380, testo unico edilizia, per il caso in cui il condominio rifiuti di assumere o non assuma, entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, la delibera relativa al superamento delle barriere architettoniche, i portatori di handicap possono installare a proprie spese il servoscala, nonché strutture mobili e facilmente rimovibili, e possono anche modificare l’ampiezza delle porte, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe.Dunque - dopo la vana richiesta all’amministratore di far eseguire la piattaforma - il lettore può, a norma dell’articolo 1102 del Codice civile, eseguire a sue spese i lavori necessari.Se è deliberata dal condominio, la installazione del servoscala e della piattaforma dev'essere approvata dall’assemblea con la maggioranza prevista dal riformato articolo 1120, n. 2, del Codice civile (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà dei millesimi).

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