L'ELIMINAZIONE DI BARRIERE È SEMPRE POSSIBILE
A norma dell’articolo 78 del Dpr 6 giugno 2001, n. 380, testo unico edilizia, per il caso in cui il condominio rifiuti di assumere o non assuma, entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, la delibera relativa al superamento delle barriere architettoniche, i portatori di handicap possono installare a proprie spese il servoscala, nonché strutture mobili e facilmente rimovibili, e possono anche modificare l’ampiezza delle porte, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe.Dunque - dopo la vana richiesta all’amministratore di far eseguire la piattaforma - il lettore può, a norma dell’articolo 1102 del Codice civile, eseguire a sue spese i lavori necessari.Se è deliberata dal condominio, la installazione del servoscala e della piattaforma dev'essere approvata dall’assemblea con la maggioranza prevista dal riformato articolo 1120, n. 2, del Codice civile (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà dei millesimi).
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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