UNA PERIZIA PER SCOPRIRE LA CAUSA DEL DANNO
Il caso della lettrice presenta profili diversi che richiederebbero una preventiva perizia per poter stabilire se i vizi lamentati dipendono da una cattiva esecuzione dei lavori di ristrutturazione, oppure afferiscono ad un difetto già presente nell’immobile.Nel primo caso, sarà possibile agire nei confronti dell’appaltatore, in quanto egli è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera eseguita: ai sensi dell’articolo 1667 del Codice civile, la denuncia di eventuali difetti deve, però, essere fatta entro 60 giorni dalla loro scoperta e la relativa azione si prescriverà in 2 anni dal giorno della consegna dell’opera. Qualora, invece, si tratti di difetti preesistenti, l’articolo 1669 dello stesso codice, in tema di rovina e difetti di cose immobili, consente di poter agire nei confronti del costruttore dell’edificio per 10 anni dal compimento dell’opera, purché sia fatta denuncia dei vizi entro un anno dalla scoperta. Se sono passati ormai più di 10 anni, sarà comunque possibile agire nei confronti del precedente proprietario dell’immobile facendo valere la diversa forma di garanzia prevista per i vizi occulti nella vendita dei beni e regolata dall’articolo 1490 del Codice civile. In questo caso, il compratore decade dal diritto di garanzia, se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla loro scoperta, od accertamento peritale, e la relativa azione si prescrive in un anno dalla consegna del bene.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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