L'esperto rispondeResponsabilità

LAVORI URGENTI DA ESEGUIRE ANCHE IN «PROROGATIO»

La domanda

Nel luglio 2014 il nostro palazzo ha avuto una diffida comunale in seguito a una «caduta di intonaco su fronte stradale». L'amministratore, che ha messo subito il palazzo in sicurezza, è in prorogatio, e molti non lo considerano all'altezza di seguire i lavori. L'amministratore ha fatto sapere che non può firmare il contratto con il direttore dei lavori (visto che si tratterebbe di lavori straordinari) se non è rinominato alla prossima assemblea. Altri dicono che si tratta di lavori straordinari imposti da una diffida comunale, ragion per cui un amministratore in prorogatio non solo può firmare il contratto, ma è obbligato a farlo dalla legge. Chi ha ragione?

La diffida del Comune a norma dell’articolo 677 del Codice penale (omissione di lavori in edifici che minacciano rovina) fa ritenere sussistenti le «attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni» cui si riferisce l’articolo 1129, ottavo comma, del Codice civile. Quest’ultima norma abilita l’amministratore cessato, in prorogatio, a eseguire i lavori ingiunti dal Comune, sicché egli può dare corso alle opere in questione, salvo farsi autorizzare dall’assemblea.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©