LA MESSA IN MORA PER INADEMPIMENTO
Trattandosi di inadempimento contrattuale, vige la normativa prevista in merito dal Codice civile, secondo cui il debitore inadempiente è tenuto al risarcimento del danno cagionato se non dimostra che l’inadempimento o il ritardo sono determinati a cause a lui non imputabili.Il cedente dovrà pertanto formalmente mettere in mora il debitore, intimando il pagamento del dovuto entro un termine perentorio, decorso il quale potrà essere incardinata un'azione giudiziaria per la pronuncia circa l’inadempimento di parte debitrice e la condanna della medesima al pagamento del dovuto ed al risarcimento dei danni cagionati.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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