L'esperto rispondeResponsabilità

L'APPRENDISTATO INTERROTTO IMPEDISCE L'ESONERO

La domanda

Un datore di lavoro poteva godere dello sgravio previdenziale per un dipendente che, essendosi dimesso (fino a maggio 2015 era assunto con contratto di apprendistato), è stato riassunto a luglio 2015 con contratto a tempo determinato, con scadenza dicembre 2016 presso lo stesso datore di lavoro?

La risposta è negativa, laddove il rapporto di lavoro con contratto di apprendistato, terminato a maggio 2015, a seguito delle dimissioni del lavoratore fosse già stato in corso nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2014: ciò in quanto il contratto di apprendistato è, per definizione normativa, un contratto di lavoro a tempo indeterminato e la legge 190/2014 ha escluso l’applicazione dell’esonero quando, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della stessa, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo. Sul tema dell’apprendistato, la circolare Inps 17/2015, punto 4 - proprio in riferimento alle condizioni per l’ottenimento dell’esonero - ha, altresì, precisato quanto segue: «ancorchè escluso dall’applicazione dell’esonero contributivo in oggetto, il contratto di apprendistato, seppur soggetto a disciplina speciale, costituisce un rapporto a tempo indeterminato; pertanto, qualora il lavoratore assunto abbia avuto, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione un rapporto di lavoro regolato sulla base del contratto di apprendistato, il datore di lavoro non può fruire dell'esonero contributivo triennale».

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