IL PIANO DI RIENTRO DEL DEBITORE INSOLVENTE
La scelta delle procedure per il recupero del credito spetta al creditore, al quale è altresì rimessa la decisione del tipo di pignoramento da effettuare: mobiliare, immobiliare, presso il debitore o presso terzi. Quanto alla pignorabilità della prima casa, ad oggi, salvo che il creditore non sia Equitalia, l’eventuale modesta entità del debito non ha alcuna incidenza. Tanto detto, a favore del debitore l’articolo 164 bis della legge n. 162 del 2014, ammette la possibilità di giungere alla chiusura anticipata del processo esecutivo in caso di esecuzione infruttuosa, se il giudice ravvisa l'impossibilità di conseguire un ragionevole soddisfacimento delle ragioni dei creditori in virtù di un’eccessiva serie di ribassi nella vendita all’asta. Oltre a ciò, è bene ricordare che a seguito dell’introduzione della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 in tema di sovra-indebitamento, il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla propria situazione di insolvenza concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano di rientro (cosiddetto “piano del consumatore”).
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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