SE L'ASSEMBLEA «RIFIUTA» LE VALVOLE TERMOSTATICHE
L’articolo 9, quinto comma, del Dlgs 102/2014 è norma imperativa e, come tale, inderogabile dalla contraria volontà dei condòmini, ex articolo 1418 del Codice civile. Conseguentemente, l’assemblea non è tenuta a deliberare specificamente e formalmente sul solo argomento della installazione delle valvole termostatiche. Le decisioni assembleari si rendono invece necessarie per deliberare in ordine al preventivo dei lavori e all'assegnazione degli stessi all'impresa termotecnica.Si ritiene che all’assemblea debbano partecipare i soli condòmini che fruiscono dell’impianto centralizzato, vertendosi, nella specie, in un caso di condominio parziale. Ove l’assemblea decida di non ottemperare alla disposizione imperativa sulla contabilizzazione, è opportuno che l’amministratore faccia risultare a verbale le responsabilità cui va incontro il condominio, con esonero di proprie responsabilità al riguardo: ai fini del rispetto della legge citata, potranno comunque intervenire gli organi preposti all’attuazione del Dlgs 102/2014.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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