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LE MAGGIORANZE PER RIFARE IL PAVIMENTO DEL CAVEDIO

La domanda

Nel mio condominio è stato deliberato il rifacimento del pavimento del cavedio (calpestabile), che funge anche da copertura della sottostante autorimessa, di proprietà di alcuni condomini. Posto che nel regolamento condominiale non esiste un principio circa la ripartizione di questa spesa, come pregolarci? Suddividendo la spesa in base ai millesimi di proprietà (tabella 1) oppure effettuando una suddivisione delle spese in base all'utilizzo della cosa?

Il cavedio è un cortile di piccole dimensioni circoscritto dai muri perimetrali e dalle fondamenta dell’edificio comune - destinato prevalentemente a dare aria e luce ai locali secondari (disimpegni, servizi, bagni, eccetera) - che può anche fungere da cortile di copertura dei garage sottostanti. In questo senso, la Cassazione, sentenza del 7 aprile 2000, n. 4350, ha puntualizzato che «il cavedio è sottoposto al medesimo regime giuridico del cortile, espressamente contemplato dall’articolo 1117, n° 1, Codice civile, tra i beni comuni, salvo specifico titolo contrario».Nella specie, il cavedio copre la sottostante autorimessa di proprietà di alcuni soltanto dei condomini sicché, per il rifacimento del pavimento con funzione di copertura, possono soccorrere - di volta in volta e in ragione del tipo di copertura - le disposizioni dell’articolo 1125 o dell’articolo 1126 del Codice civile. Per la prima ipotesi, si veda la Cassazione 10858/2011. Per la seconda ipotesi, si veda Cassazione n. 22896/2013, per la quale, «le spese di manutenzione, riparazione e ricostruzione delle terrazze, anche a livello, equiparate ai lastrici solari, sono disciplinate dall’articolo 1126 del Codice civile, che ne prevede la ripartizione in ragione di un terzo a carico del condomino, che abbia l’uso esclusivo, restando gli altri due terzi a carico dei proprietari dei piani o porzioni di piano sottostanti».

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