L'esperto rispondeResponsabilità

ATTENZIONE AL REGOLAMENTO NEL RIFARE LE FACCIATE

La domanda

Devono essere eseguite opere di manutenzione straordinaria sulle facciate di due palazzine (a e b)formate, la prima, da 14 appartamenti su cinque piani e, la seconda, da 20 su quattro piani. Il condominio è unico e formato da 28 privati e da un ente pubblico. L'assemblea dei condomini ha deliberato di dividere le opere in due aree: quelle di pertinenza della palazzina a e quelle della b. Pertanto, il tecnico incaricato ha presentato due computi metrici ed è probabile che le opere saranno appaltate a due ditte diverse. L'amministratore ha convocato un'assemblea straordinaria dei condomini della palazzina a su loro richiesta per definire con il tecnico l'importo delle opere e le modalità di realizzazione delle stesse. Tutto questo è corretto?

In assenza di diversa indicazione contenuta nel regolamento avente natura contrattuale (allegato al primo atto di vendita e richiamato per accettazione in tutti i successivi), riterrei applicabile l'articolo 1117 bis del Codice civile il quale, in una situazione come quella descritta dal lettore, configura l'esistenza di un cosiddetto "supercondominio". Il supercondominio, però, ha ad oggetto solo le parti comuni tra i due edifici (viale di ingresso, riscaldamenti, illuminazione area verde eccetera) e non le singole parti degli stessi (quali quelle ineteressate dagli interventi nel caso in esame). Il singolo condominio, pertanto, avrà la legittimazione per deliberare le opere riferite al proprio edificio.Nel caso in cui, invece, esistesse un regolamento avente natura contrattuale, alle indicazioni particolari dello stesso occorrerà fare riferimento. Se, ad esempio, in esso fosse previsto che il decoro o la verniciatura delle facciate è di competenza di tutti i condomini (dei due edifici) allora dovrà sempre essere convocata l'assemblea generale. Occorre, pertanto, dare attenta lettura del documento se esistente.

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