ATTENZIONE AL REGOLAMENTO NEL RIFARE LE FACCIATE
In assenza di diversa indicazione contenuta nel regolamento avente natura contrattuale (allegato al primo atto di vendita e richiamato per accettazione in tutti i successivi), riterrei applicabile l'articolo 1117 bis del Codice civile il quale, in una situazione come quella descritta dal lettore, configura l'esistenza di un cosiddetto "supercondominio". Il supercondominio, però, ha ad oggetto solo le parti comuni tra i due edifici (viale di ingresso, riscaldamenti, illuminazione area verde eccetera) e non le singole parti degli stessi (quali quelle ineteressate dagli interventi nel caso in esame). Il singolo condominio, pertanto, avrà la legittimazione per deliberare le opere riferite al proprio edificio.Nel caso in cui, invece, esistesse un regolamento avente natura contrattuale, alle indicazioni particolari dello stesso occorrerà fare riferimento. Se, ad esempio, in esso fosse previsto che il decoro o la verniciatura delle facciate è di competenza di tutti i condomini (dei due edifici) allora dovrà sempre essere convocata l'assemblea generale. Occorre, pertanto, dare attenta lettura del documento se esistente.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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