RIASSUNZIONE SENZA ESONERO CONTRIBUTIVO
La risposta è negativa. Si rientra, infatti, in un caso di situazione ostativa alla fruizione dell’esonero contributivo triennale. Il comma 118 dell’articolo 1 della legge 190/2014 prevede, appunto, che lo stesso non spetti ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori i quali, addirittura considerando società controllate o collegate a norma dell'articolo 2359 del Codice civile, o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, avevano comunque già in essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge in esame (in sostanza, dal 1° ottobre 2014).
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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