L'esperto rispondeResponsabilità

CONSUMI DA CONTABILIZZARE ENTRO LA FINE DEL 2016

La domanda

Il mio quesito riguarda le nuove tabelle per i millesimi riscaldamento, ex decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Il condominio in cui ho la mia proprietà sta procedendo in tal senso e l'amministratore intende definire i nuovi millesimi di riscaldamento inderogabilmente entro il primo semestre 2016 (contro il parere di molti condòmini). È possibile procrastinare tale data (anche solo di pochi mesi), al fine di avere più tempo per cambiare gli infissi o fare altre modifiche? C'è un termine ultimo per i condòmini che hanno già, da alcuni anni, il riscaldamento centralizzato con valvole termostatiche che contabilizzano il calore?

La contabilizzazione e fatturazione individuale dei consumi per riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffreddamento viene imposta dalla direttiva 2012/27/Ue, in cui è fissata la data del 31 dicembre 2016 come termine ultimo e improrogabile per provvedere, in tutta l'Unione europea, alla fatturazione individuale dei consumi di energia.Con il Dlgs 102/2014 (di recepimento della direttiva citata) è stato introdotto l'obbligo di contabilizzazione individuale su tutto il territorio nazionale entro il 31 dicembre 2016.Gli obblighi a cui occorre ottemperare si possono così riassumere:1) la fatturazione individuale dei consumi è obbligatoria in tutti gli edifici esistenti dotati di impianti centralizzati per riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria e/o raffreddamento,ed essa presuppone che sia installato un impianto di contabilizzazione;2) l'obbligo di procedere alla fatturazione individuale dei consumi non vale laddove siano dimostrati l'impossibilità tecnica o il costo eccessivo: ciò deve essere confermato da una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato;3) il criterio di ripartizione della spesa per riscaldamento, acqua calda sanitaria o raffreddamento dev'essere obbligatoriamente quello previsto dalla norma tecnica Uni 10200, e si deve far riferimento agli «effettivi consumi volontari», per cui i cosiddetti coefficienti correttivi non sono più ammessi;4) sono previste sanzioni da 500 a 2.500 euro sia per chi non installa la contabilizzazione entro il 31 dicembre 2016 sia per chi effettua la ripartizione in maniera difforme da quanto prescritto dalla Uni 10200.Va, inoltre, tenuto presente che i millesimi di riscaldamento (e di acqua calda sanitaria) servono a ripartire il costo del consumo involontario tra i condomini e si calcolano in proporzione al "fabbisogno di energia utile per riscaldamento" determinato con la specifica tecnica Uni-Ts 11300-1. Il "fabbisogno di energia utile per riscaldamento" di una unità immobiliare è la quantità di calore che servirebbe, in un anno con clima standard, per mantenerla a 20 grandi centigradi costanti e dipende da vari fattori, tra i quali le dispersioni di calore e l’esposizione dell’unità immobiliare.Visto che la contabilizzazione del calore fa riferimento al “consumo effettivo” (attraverso l’installazione delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori) di ogni singola unità immobiliare, la sostituzione degli infissi o altre modifiche affini possono solo migliorare il rendimento energetico di ogni singolo appartamento. Nulla osta a che le modifiche citate possano essere eseguite anche dopo la scadenza del termine del 31 dicembre 2016.Pertanto, i provvedimenti dell’amministratore volti a definire i nuovi millesimi di riscaldamento sono tutti orientati ad evitare che il condominio possa subire eventuali sanzioni. Invece, i condòmini che hanno già, da alcuni anni, provveduto alla contabilizzazione, sono in regola con la normativa di settore, salvo migliorare il rendimento energetico dell’appartamento con tutte quelle modifiche volte a ridurre le dispersioni energetiche.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©