L'esperto rispondeResponsabilità

CALDAIA, NULLA LA DELIBERA CHE MANTIENE I CORRETTIVI

La domanda

La delibera che preveda l'applicazione dei coefficienti correttivi nella ripartizione delle spese di riscaldamento è nulla. Allora perché, per eliminarli, è necessario impugnare questa delibera, che, in quanto nulla, equivale a una che non è mai stata adottata? Non sarebbe sufficiente che l'amministratore convocasse l'assemblea per comunicare l'irregolarità e, quindi, disponesse il ripristino della ripartizione secondo il Dlgs 102/2014, il cui articolo 9, comma 5, lettera d, non risulta modificato neppure dallo schema sottoscritto dalle Regioni il 16 luglio, e quindi è tuttora valido?Nel nostro condominio i beneficiati dai correttivi sono circa il 50% di tutti i condòmini: se, per deliberare, sono necessari i quorum previsti dall'articolo 1136 del Codice civile, potrebbe verificarsi una maggioranza che dice no all'eliminazione dei correttivi. È possibile?

Non è necessario impugnare la delibera assembleare nulla, quando l’amministratore convochi l’assemblea proprio per far constatare la irregolarità della delibera e far decidere la ripartizione delle spese alla stregua dell’articolo 9, quinto comma, lettera d, del Dlgs 102/2014. In tale assemblea, non può infatti avere rilievo il principio maggioritario relativo alla ripartizione delle spese, posto che la disposizione ex Dlgs 102/2014 è norma imperativa, a norma dell’articolo 1418 del Codice civile.In particolare, una eventuale delibera votata dai detentori del 50% dei millesimi – in contrasto con la norma imperativa in questione – deve considerarsi nulla per illiceità dell’oggetto. Si veda, in questo senso, Cassazione, 27 luglio 2007, n. 16641 – resa in un caso di violazione delle norme edilizie comunali, ma che ben si attaglia al caso del lettore – per la quale, «qualora una delibera condominiale attivamente determini un illecito edilizio consentendo, attraverso l’autorizzazione a collegarsi ai servizi primari comuni (acqua, luce, gas eccetera), la trasformazione dei locali sottotetti in vani abitabili, in violazione delle norme contenute nello strumento urbanistico in vigore, simile delibera ha sostanzialmente un contenuto illecito, e come tale è affetta da nullità assoluta per illiceità dell’oggetto... La nullità della delibera condominiale per illiceità dell’oggetto può essere fatta valere, in ogni tempo, da chiunque vi ha interesse e, pertanto, anche dal condomino che deduca un pregiudizio per il bene comune o esclusivo».

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