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RENDICONTO, ANNULLABILE LA DELIBERA TARDIVA

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La domanda

In un condominio l'amministratore, pur concludendosi l'anno finanziario a fine dicembre, convoca sempre l'assemblea oltre i sei mesi previsti dalla legge 220/2012 (di riforma della materia condominiale). Inoltre, non presenta mai l'attestazione dei corsi di aggiornamento. Alla convocazione dell'assemblea non allega un resoconto descrittivo degli avvenimenti importanti che nel corso dell'anno hanno riguardato il condominio. Egli allega sì il preventivo che dettaglia il costo delle sue competenze, ma in assemblea tale preventivo non viene mai discusso o delucidato, e ci si limita a dichiararsi o no favorevoli alla sua conferma. Nel verbale vengono indicati solamente i nomi di chi è favorevole e di chi è contrario.Si chiede se questi elementi possono costituire un valido motivo di richiesta di annullamento della delibera assembleare con la quale viene approvato il resoconto, e di quella con la quale i condòmini confermano l'amministratore.

A norma dell’articolo 1130, n. 10, del Codice civile, l’amministratore deve convocare l’assemblea, per l'approvazione del rendiconto, entro 180 giorni dalla chiusura della gestione. La violazione di tale disposizione può comportare l’annullamento della delibera approvativa del conto, salva l’azione di risarcimento danni nei confronti dell’amministratore mandatario.Si ritiene, invece, che l’amministratore non sia tenuto a presentare annualmente l’attestazione della frequenza ai corsi di aggiornamento, ex articolo 71-bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile, posto che tale incombenza non è prevista dalle disposizioni contenute negli articoli 1129 e 1130 del Codice civile. Solo a richiesta dell’assemblea o dei condòmini, l’amministratore è tenuto a documentare la frequenza ai corsi di aggiornamento.Quanto agli obblighi dell’amministratore in tema di rendiconto, non può che valere il disposto dell’articolo 1130-bis del Codice civile, per il quale il rendiconto si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione, con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.Con riferimento, poi, all’indicazione analitica dei condòmini votanti in assemblea, ci si riporta alla consolidata giurisprudenza secondo cui, «in tema di condominio degli edifici, ai fini della validità delle deliberazioni assembleari devono essere individuati, e riprodotti nel relativo verbale, i nomi dei condòmini assenzienti e di quelli dissenzienti, ed i valori delle rispettive quote millesimali, pur in assenza di una espressa disposizione in tal senso. Tale individuazione è, infatti, indispensabile per la verifica della esistenza della maggioranza prescritta dall'articolo 1136, commi 2, 3 e 4, del Codice civile, ai fini della validità dell'approvazione delle deliberazioni» (Cassazione, 29 gennaio 1999, n. 810).Si ritiene, pertanto, che la tardiva convocazione dell’assemblea di rendiconto, così come la mancata indicazione analitica dei condòmini votanti, possa dare corso all’annullamento della delibera assembleare, nel termine di 30 giorni previsto dall'articolo 1137 del Codice civile. Non si ritiene, però, che le violazioni in questione possano portare alla revoca giudiziale dell’amministratore per gravi irregolarità.

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