L'esperto rispondeResponsabilità

IL «PERCORSO» DELLE FATTURE DA CARTACEE A ELETTRONICHE

La domanda

In tema di documenti tributari cartacei o elettronici, si chiede una delucidazione sulle differenze tra essi. Che cosa significa documento nato cartaceo e trasformato in elettronico (al di là della conservazione)? Una fattura compilata al computer e poi salvata in pdf, e inviata in allegato, è considerata elettronica? E una stampata su carta e acquisita tramite scanner? In alternativa, quali sono i casi che rendono il documento elettronico e non più cartaceo?

L’articolo 21 del Dpr 633 del 1972, recependo il contenuto degli articoli 217 e 232 della direttiva 2010/45/UE, definisce come elettronica «...la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico... La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente».Pertanto, circostanza determinante per distinguere le fatture elettroniche da quelle cartacee non è, di per sé, il tipo di formato originario – elettronico o cartaceo - utilizzato per la sua creazione, bensì la circostanza che la fattura sia in formato elettronico quando viene trasmessa (o messa a disposizione), ricevuta e accettata dal destinatario. Così, ad esempio, non possono essere considerate elettroniche le fatture che, seppure create in formato elettronico tramite un software di contabilità o un software di elaborazione di testi, siano successivamente inviate e ricevute in formato cartaceo. Al contrario, si possono considerare fatture elettroniche quelle che, seppure create in formato cartaceo, siano successivamente trasformate in documenti informatici per essere inviate e ricevute tramite canali telematici (per esempio, posta elettronica), a condizione che soddisfino i requisiti di legge illustrati dalla circolare 18/E del 24 giugno 2014, e in particolare: autenticità dell’origine, integrità del contenuto e leggibilità. Questi requisiti possono essere garantiti attraverso le modalità che l’emittente ritenga più idonee (sistemi di controllo di gestione, firma elettronica eccetera).Quanto alla modalità di emissione della fattura elettronica, la circolare 18/E/2014 ha chiarito che la fattura elettronica può essere messa a disposizione del destinatario, da parte dell’emittente o di un suo delegato, tramite accesso a un sito internet, server o altro supporto informatico, ove la stessa è reperibile, nonché tramite messaggio (e-mail) contenente un protocollo di comunicazione e un link di collegamento che permetta, previo accordo delle parti, di effettuare in qualsiasi momento il download della fattura (si veda anche la circolare 45/E/2005, al paragrafo 2.4.3). Peraltro, i soggetti coinvolti possono individuare ulteriori strumenti idonei, secondo la ratio delle disposizioni emanate.Rispetto alla precedente disciplina, l’attuale formulazione della norma non richiede più il “previo accordo con il destinatario” per avvalersi della trasmissione elettronica della fattura – ossia dell’invio della fattura mediante l’utilizzo di procedure informatizzate – ritenendo sufficiente l’accettazione da parte del destinatario del mezzo di trasmissione utilizzato.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©