L'UMBRIA CHIEDE UN TITOLO PER LA CANNA FUMARIA
La giurisprudenza non è concorde nel qualificare la realizzazione di una canna fumaria come elemento meramente accessorio, tanto è vero che in alcuni casi è qualificata come ristrutturazione edilizia che comporta una modifica della sagoma e del prospetto del fabbricato (Tar Veneto n.825/2013, Tar Lazio, Roma, n.10134/2014), mentre in altri casi viene riconosciuta la natura di volume tecnico che consente il collegamento con gli impianti tecnologici (Cassazione civile, sezione II, n.4936/2014, Tar Lombardia, Brescia, n.999/2014). Con riferimento alla normativa della Regione Umbria, il richiamato articolo 7, lettera c dalla legge n.1/2015 si limita a fornire la definizione generale degli interventi di restauro e risanamento conservativo, ricomprendendo quelli volti ad assicurare la funzionalità e l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti; più significativo è il regolamento n. 2/2015 che all’articolo 21 dettaglia i titoli abilitativi relativi alla costruzione di pertinenze, specificando che non sono sottoposti a titolo abilitativo gli impianti tecnologici a rete o puntuali anche emergenti con limiti, però, di superficie e di altezza; sono invece sottoposte a Scia le centrali termiche ed elettriche. Dall’elencazione sembrerebbe potersi dedurre che la caldaia termica ed i relativi adeguamenti rientrano tra gli interventi soggetti a Scia. Riguardo alla legittimazione soggettiva, come per tutti i titoli abilitativi, il richiedente deve avere la qualità di proprietario o di avente titolo ossia essere titolare di un diritto reale.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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