IL RAVVEDIMENTO PER OPERE IN CORSO
Quanto alla prima parte del quesito, si precisa che, nel caso di opere ultimate, la sanatoria può aversi solo con la doppia conformità, tanto al momento dell’esecuzione delle opere quanto all’atto di presentazione della Scia.La discriminante tra la situazione in corso di costruzione e quella di completamento sta proprio nel fatto che nel primo caso interviene il comma 5 dell’articolo 37 del Dpr 380/2001: si può, quindi, ritenere che questo comma faccia riferimento al ravvedimento operoso.Il comma 5 si applica:a) in corso d’opera;b) con le caratteristiche dimensionali dell’opera conforme alle norme urbanistiche;c) nel rispetto degli altri vincoli gravanti (sismico, paesaggistico eccetera), che vanno chiesti antecedentemente all’inizio dei lavori e che, se non ottenuti, vanno richiesti, se sanabili.Infine va tenuto presente che la sanatoria è a titolo oneroso e che il pagamento degli oneri dipende dal tipo d’intervento.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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