L'esperto rispondeResponsabilità

IL RAVVEDIMENTO PER OPERE IN CORSO

La domanda

Con le ultime semplificazioni sulle procedure urbanistiche previste dopo il decreto "Sblocca Italia", c'è la possibilità di presentare la Scia (segnalazione certificata di inizio attività) anche per opere in corso d'opera oppure ultimate, purché conformi alla normativa. In particolare la segnalazione prevede, a norma dell'articolo 37, commi 5 e 4, del Dpr 380/2001, due distinte situazioni tra "in corso di esecuzione" e "realizzato". Ai fini giuridici qual è la discriminante oggettiva tra le due diverse situazioni?Il comma 5 può essere considerato una sorta di ravvedimento operoso applicabile comunque in assenza di un avvio di procedimento amministrativo, ancorchè il manufatto sia "quasi" completo o "completato", e indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali dell'opera?Eventuali permessi (legati all'antisismica o a vincoli particolari, per esempio paesaggistici e idrogeologici) non ancora richiesti, ed eventuali oneri di urbanizzazione come vanno trattati?

Quanto alla prima parte del quesito, si precisa che, nel caso di opere ultimate, la sanatoria può aversi solo con la doppia conformità, tanto al momento dell’esecuzione delle opere quanto all’atto di presentazione della Scia.La discriminante tra la situazione in corso di costruzione e quella di completamento sta proprio nel fatto che nel primo caso interviene il comma 5 dell’articolo 37 del Dpr 380/2001: si può, quindi, ritenere che questo comma faccia riferimento al ravvedimento operoso.Il comma 5 si applica:a) in corso d’opera;b) con le caratteristiche dimensionali dell’opera conforme alle norme urbanistiche;c) nel rispetto degli altri vincoli gravanti (sismico, paesaggistico eccetera), che vanno chiesti antecedentemente all’inizio dei lavori e che, se non ottenuti, vanno richiesti, se sanabili.Infine va tenuto presente che la sanatoria è a titolo oneroso e che il pagamento degli oneri dipende dal tipo d’intervento.

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