LA DECONTRIBUZIONE PER IL LAVORATORE OVER 50
Né la legge di stabilità né la circolare 17/2015 dell'Inps, nel confermare la regola generale della incumulabilità con altri esoneri o riduzioni, affrontano esplicitamente la questione prospettata.La trasformazione del rapporto a termine in corso farebbe scattare il prolungamento del beneficio della legge Fornero (sgravio del 50%) e non sarebbe possibile chiedere l'esonero perché il rapporto trasformato ha già in corso una determinata agevolazione che ha come sbocco previsto quello indicato.In pratica, la legge non offre la possibilità al datore di lavoro di scegliere quale dei due incentivi applicare.L'alternativa è quella di cessare il rapporto a termine e instaurare ex novo un rapporto a tempo indeterminato chiedendo in quel caso l'esonero di cui alla legge 190/2014.Certo, c'è il rischio che così agendo possa essere contestato proprio il "cambio" di incentivo per avvantaggiarsene rispetto a quanto previsto dalla legge Fornero. Forse il sistema più adatto è quello di lasciare un certo lasso di tempo tra la fine del contratto a termine e l'instaurazione del tempo indeterminato, non perché obbligatorio, ma perché in questo modo l'assunzione a tempo indeterminato sarebbe "a sé stante" rispetto al precedente contratto a termine e non la semplice continuazione.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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