L'esperto rispondeResponsabilità

LA STRADA DA SEGUIRE PER SVALUTARE «MINICREDITI»

La domanda

Al 31 dicembre 2013 una società ha svalutato minicrediti per 20 euro, creando uno specifico fondo svalutazione minicrediti, e ha costituito un fondo svalutazione crediti, ex art 106 del Tuir, di 100 euro. Al 31 dicembre 2014 la società deve procedere alla svalutazione di altri minicrediti (scaduti nel 2014) per 30 euro. Si chiede se la corretta scrittura contabile sia:Fondo articolo 106aFondo minicreditioppureSvalutazione minicreditiaFondo svalutazione minicreditiIn questo secondo caso, dunque, non si movimenterebbe il fondo ex articolo 106 del Tuir.

Innanzitutto, appare corretto utilizzare differenti conti per monitorare il fondo svalutazione crediti: ciò in quanto i crediti svalutati ex articolo 101, comma 5, del Tuir (cosiddetti minicrediti) non concorrono a formare la base forfettaria dello 0,5% ex articolo 106, con la conseguenza, che in caso di svalutazioni di minicrediti (che equivalgono sul piano fiscale a perdite su crediti), non si farà riferimento alla quota stanziata ex articolo 106 del fondo rischi su crediti, ma si dovrà prendere a riferimento la quota del fondo creata contabilmente per le svalutazioni ex articolo 101, comma 5, del Tuir.Da un punto di vista contabile, pertanto, si ritiene corretto non movimentare quello che il lettore chiama "fondo articolo 106", procedendo con la seguente scrittura Accantonamento a fondo svalutazione minicrediti aFondo svalutazione minicrediti Per chiarire occorre precisare quanto segue. Per svalutazione di un credito, si intende la rettifica del valore del credito stesso in relazione al suo presumibile valore di realizzo. In sostanza, con la svalutazione il credito viene mantenuto nell’attivo di stato patrimoniale al valore di iscrizione rettificato attraverso la costituzione di un apposito fondo. La svalutazione differisce, pertanto, dalla perdita su crediti, che si realizza a seguito di operazioni di stralcio o di realizzo, e mediante l’utilizzo dell’eventuale fondo stanziato.La svalutazione di minicrediti fa riferimento alla previsione dell’articolo 1 della legge 147/2013 nella parte in cui modifica l’articolo 101, comma 5, del Tuir, quindi con valenza prevalentemente fiscale.A fronte delle modifiche normative indicate, mentre da un punto di vista contabile si tratta sempre di svalutazioni, da un punto di vista fiscale vi sono differenze sostanziali tra le svalutazioni di crediti e le svalutazioni di minicrediti: le prime soggiacciono ai limiti fissati dall’articolo 106 del Tuir; le seconde sono interamente deducibili secondo quanto previsto dall’articolo 101, comma 5, del Tuir.Ne consegue che il fondo rischi su crediti sarà idealmente al proprio interno così ripartito:- una quota pari all’importo accantonato per svalutazioni su crediti deducibili ex articolo 106 del Tuir;- una quota pari all’importo delle svalutazioni su minicrediti (che equivalgono da un punto di vista fiscale a perdite);- una quota da assoggettare a tassazione, e che sarà determinante per stabilire le variazioni fiscali.L’utilizzo di differenti conti può apparire utile proprio per monitorare tale stratificazione.

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