L'IMMOBILE VENDUTO CON I CONDIZIONATORI
Ai sensi dell’articolo 817 del Codice civile, sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. Si tratta, cioè, di elementi dotati di autonomia funzionale e materiale, legati al bene principale sulla scorta di due elementi: uno oggettivo, che consiste nel rapporto di servizio od ornamento rispetto alla cosa principale; l'altro soggettivo, cioè la volontà da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale di destinare la cosa al servizio od ornamento della cosa principale. Il regime giuridico relativo alla pertinenza è regolato dall'articolo 818 dello stesso Codice, secondo il quale gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto. Pertanto, qualora venga alienata la cosa principale, nel silenzio tra le parti, si deve ritenere che venga ceduta anche la cosa accessoria. Nel caso del lettore, i condizionatori e il cancello elettrico - di cui il motore è parte integrante, in quanto con esso forma un bene composto – possono considerarsi certamente come pertinenze rispetto al bene principale, di cui seguono la sorte, nel mentre la pompa da giardino è più difficile poterla concepire come vera e propria pertinenza, a meno che non sia costituita da un impianto fisso e non facilmente rimuovibile.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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