L'esperto rispondeResponsabilità

L'AMMINISTRATORE RISPONDE DELLA PROPRIA INERZIA

La domanda

L’amministratore del condominio, sebbene ripetutamente sollecitato per il continuo danneggiamento di antenne, non ha dato esecuzione a una delibera del 3 aprile 2012, che imponeva di pulire il locale antistante l’accesso ai terrazzi e di munire la porta in ferro con un lucchetto, le cui chiavi dovevano essere consegnate a determinate persone. A causa di un apparente guasto ai televisori della mia abitazione, è intervenuto un antennista, che, dopo un primo controllo nel mio appartamento, si recava sul tetto, constatando che l’antenna era stata dolosamente svitata. Sostituendomi all’inerzia, se non alla negligenza, dell’amministratore, mi sono premurato di applicare il lucchetto alla porta in ferro, distribuendo le chiavi a chi di dovere.L’amministratore ha l’obbligo di risarcire le spese sostenute, anche per l’antennista, per danno da negligenza, da cose in custodia e da mancata esecuzione di delibera (con riferimento agli articoli 1130, n. 3, 1710 e 2051 del Codice civile)?

Nel contesto rappresentato, si inserisce il n. 1 del primo comma dell’articolo 1130 del Codice civile, secondo il quale rientra fra i compiti dell’amministratore dare «esecuzione alle deliberazioni assembleari». Al riguardo, in caso di inerzia da parte dell’amministratore, in virtù dell’applicazione al condominio delle norme sulla comunione, previste dall’articolo 1139 del Codice civile, bisogna fare riferimento al quarto comma dell’articolo 1105 dello stesso Codice, secondo il quale, «se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere alla autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore». Si tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione, finalizzato a ottenere un provvedimento che vanifichi gli effetti dell’inattività dell’amministratore.Tuttavia, vi è un’altra norma del Codice civile, l’articolo 1134, la quale stabilisce che «il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente».Pertanto, nel caso prospettato, per dare esecuzione alla delibera occorreva adire l’autorità giudiziaria. Tuttavia, visto il continuo danneggiamento di antenne di cui parla il lettore, ai fini del diritto al rimborso pare si possa considerare l’elemento dell’urgenza prospettato dall’articolo 1134 del Codice civile. Inoltre, dato che l'inerzia dell'amministratore ha comportato anche il sostenimento di determinate spese – legate all’intervento dell’antennista che, verosimilmente, si sarebbe potuto evitare se il lucchetto fosse stato predisposto in tempo - queste ultime possono essere chieste direttamente all’amministratore, a causa della mancata esecuzione della delibera assembleare.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©