Professione e Mercato

Ai giudici di pace spettano 4 settimane di ferie pagate

di Giovanni Negri

I giudici di pace italiani sono lavoratori e hanno diritto alle ferie retribuite? Quesito a suo modo annoso, al quale sono sottese rivendicazioni assai risalenti della categoria. E domanda con la quale si aprono le conclusioni dell’Avvocato generale della Corte Ue depositate ieri che alla fine danno una risposta positiva: un giudice di pace deve essere considerato un lavoratore e, pertanto, ha diritto a 4 settimane di ferire pagate. Un passo ulteriore, se venisse confermato dalla sentenza che arriverà solo tra qualche tempo, verso quel riconoscimento a pieno titolo, dal previdenziale al sanitario, che i giudici di pace da sempre rivendicano per uscire da quegli scomodi panni di precari della giustizia, utili a smaltire larga parte dei procedimenti civili e penali e tuttora privi di adeguate tutele.

L’Avvocato generale ricorda innanzitutto che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Inoltre, proseguono le conclusioni nella causa C-658/18, i giudici di pace e i magistrati professionali italiani svolgono un lavoro simile, le funzioni di giudice.

Non sono state emerse differenze sotto il profilo della formazione. Diversità invece riguardano sia la natura, meno complessa, delle cause che i giudici di pace devono affrontare, sia il procedimento di selezione che per i togati è il concorso e per i magistrati onorari è sulla base di titoli.

Diversità che possono avere effetti per quanto riguarda il tipo di attività, il compenso o le prospettive di carriera. Non invece sotto altri profili come le ferie. Così «alla luce di tali considerazioni, ricorre la comparabilità sotto il profilo della durata del diritto alle ferie. I giudici di pace italiani, poiché svolgono un’attività simile, hanno un’esigenza comparabile a quella dei magistrati professionali di riposarsi e di godere del loro tempo libero».

Magistrati togati e onorari non sono invece confrontabili per quanto riguarda l’ammontare del compenso durante le ferie, perchè la loro attività viene retribuita in modo diverso.

I magistrati professionali italiani ricevono uno stipendio fisso, mentre il compenso dei giudici di pace consiste in un importo di base mensile e in ulteriori indennità per giorni di udienza e per la definizione dei procedimenti.

L’articolo 7 della direttiva sull’orario di lavoro deve pertanto essere interpretato nel senso che una giudice di pace italiana, con compenso in parte fisso in parte variabile «deve essere considerata una lavoratrice ai sensi dell’articolo 7 della direttiva sull’orario di lavoro e ha pertanto diritto ad un minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite, qualora svolga funzioni giurisdizionali in misura significativa, non possa decidere autonomamente quali cause trattare e sia soggetta agli obblighi disciplinari dei magistrati professionali».

Conclusioni dell'Avvocato generale della Corte Ue

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