Penale

Rafforzata la tutela penale contro le aggressioni verso i sanitari

di Giuseppe Amato

La disciplina recentemente approvata - con legge 113/2020 - in tema di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni contiene alcune disposizioni in materia penale su cui ci si vuole soffermare per coglierne l’ambito di operatività.

Le ragioni dell’intervento - Viene rafforzata la tutela penale contro le aggressioni subite dai medici e dal personale sanitario. Ciò a seguito di numerosi fatti di cronaca che hanno visto ingiustificati atti di violenza nei confronti del personale sanitario, specie in servizio di pronto soccorso. Non infrequenti, tra queste, quelli dei parenti e/o amici del paziente, per pretendere una maggiore attenzione o per protestare per il ritardo nella cura o per lamentarsi del mancato buon esito dell’intervento. Bene si è osservato, in proposito, nella Relazione al disegno di legge,  che i fattori di rischio responsabili di atti di violenza diretti contro gli esercenti le professioni sanitarie sono numerosi, ma «l’elemento peculiare e ricorrente è rappresentato dal rapporto fortemente interattivo e personale che si instaura tra il paziente e il sanitario durante l’erogazione della prestazione sanitaria e che vede spesso coinvolti soggetti, quali il paziente stesso o i familiari, che si trovano in uno stato di vulnerabilità, frustrazione o perdita di controllo, specialmente se sotto l’effetto di alcol o droga».

Di qui, l’avvertita esigenza di prendersi cura e tutelare i soggetti che necessitano di cure, ma anche quella altrettanto avvertita di tutelare la sicurezza e il benessere fisico del personale sanitario.

Una disciplina incostituzionale? - È evidente che il novum normativo determina un differenziato e più tutelato trattamento dei sanitari rispetto a tutti gli altri professionisti non sanitari.

Nella Relazione al disegno di legge ci si impegna a escludere profili di incostituzionalità (articolo 3 della Costituzione) sottolineando che il trattamento sanzionatorio differenziato troverebbe una ragione di essere specializzante proprio nel rischio più elevato rispetto ad altre figure professionali che i sanitari correrebbero nell’esercizio della loro funzione.

La verità è che, come spesso accade, le nostre leggi sono frutto dell’emotività e dei singoli fatti di cronaca.

 E allora, se nessuno vuole negare il rischio che possono correre i sanitari nell’esercizio della loro attività, tale rischio non risulta essere stato in alcun modo “quantificato”, né valorizzato come superiore rispetto ad altre categorie.

Lo stesso legislatore, nella Relazione al disegno di legge, ammette la «mancanza di statistiche certe» sulla diffusione degli atti di violenza.

Si tratta di un vulnus in termini di ragionevolezza che potrebbe in effetti far dubitare della tenuta della disciplina derogatoria.

 L’introduzione di specifiche fattispecie aggravate - Nello specifico, per soddisfare lo scopo di assicurare al sanitario una migliore condizione di sicurezza, il provvedimento interviene sull’articolo 583-quater  del Cp, già introdotto  dal decreto legge 8 febbraio 2007 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007 n. 41, che sanziona con pene aggravate le lesioni personali gravi o gravissime cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.

Con la novella, con analoga finalità di rafforzare la tutela sanzionatoria, si dispone che le medesime pene aggravate si applichino quando le lesioni gravi o gravissime siano procurate in danno di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio delle sue funzioni o a causa di esse.

Per l’effetto, ora, sono punite con la reclusione da 4 a 10 anni le lesioni gravi e con la reclusione da 8 a 16 anni le lesioni gravissime, laddove commesse in danno di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio delle sue funzioni o a causa di esse  («le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività»).

Viene ovviamente modificata anche la rubrica della norma che contempla non più solo le lesioni gravi o gravissime in danno di un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, ma anche quelle commesse  in danno di «personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria» e di «chiunque svolga attività ausiliare ad essa funzionali».

La natura giuridica - Non si tratta di un titolo autonomo di reato, bensì di circostanze aggravanti speciali e a effetto speciale  del delitto di lesioni personali, che sanzionano in maniera autonoma e più grave rispetto a quanto ordinariamente previsto dall’articolo 583 del Cp i fatti lesivi - gravi o gravissimi-  commessi nei confronti dei sanitari - e personale assimilato - in servizio.

Gli effetti - Trattandosi di circostanze a effetto speciale, ne discende, oltre che l’applicabilità della speciale disciplina in tema di giudizio di comparazione stabilita dall’articolo 63, comma 3, del Cp, la computabilità agli effetti della determinazione della pena per l’applicazione delle misure cautelari da parte dell’autorità giudiziaria (che risultano consentite) e per l’esercizio dei poteri di arresto in flagranza e di fermo da parte della polizia giudiziaria (sono consentiti l’arresto in flagranza e il fermo di indiziato di delitto).

Il bene giuridico tutelato, allora, non è più solo rappresentato dall’integrità fisica dell’esercente l’attività sanitaria (o assimilato), ma è accompagnato anche dall’altro bene protetto rappresentato anche dalla libertà di azione e di cura, che non ammette indebite interferenze, anche allorquando alla base vi sia una ingiustificata pretesa ad ottenere una “migliore cura”, ovvero una maggiore attenzione  rispetto  a quella che si sostiene essere insufficientemente prestata dall’esercente l’attività sanitaria. 

Si tratta di una conferma dell’ambito di discrezionalità valutativa e operativa riservata all’esercente l’attività sanitaria allorquando si trovi a dovere affrontare contestualmente (l’ipotesi tipica, è quella del pronto soccorso)  diversi casi, di diversa gravità, in contesti spesso di difficoltà gestionale.

In ragione della rilevata natura delle circostanze in esame, e giusta il disposto dell’articolo 4 del Cpp, la competenza è del tribunale in composizione collegiale nell’ipotesi di lesioni gravissime,  mentre, invece, è  del tribunale monocratico nell’ipotesi di lesioni gravi.

Legge 14 agosto 2020 n. 113

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