Penale

Sequestro e confisca allo stesso collegio

di Patrizia Maciocchi

Non c’è incompatibilità per il giudice che partecipa al giudizio per applicare la confisca, pur avendo in precedenza adottato il sequestro. Il provvedimento ha, infatti, un carattere temporaneo e provvisorio o è destinato ad essere sostituito da una decisione finale e non è riferibile ad una fase precedente e autonoma del procedimento. La Cassazione (sentenza 23605) respinge la richiesta di ricusazione del collegio della sezione Misure di prevenzione del Tribunale, lo stesso che aveva espresso un giudizio, anticipato nel merito, nel rigettare la richiesta di dissequestro dei beni avanzata dalla ricorrente. Un provvedimento - faceva notare la difesa - assunto de plano, senza procedere all’incidente di esecuzione. In più il collegio aveva anticipato una valutazione di merito, che legittimava i dubbi sulla sua imparzialità, imponendo un’astensione.

Ma il ricorso viene respinto. La Suprema corte ammette l’esistenza di un contrasto tra i giudici di legittimità sull’applicabilità al procedimento di prevenzione delle cause di incompatibilità previste dal Codice di rito penale.

Nella giurisprudenza più recente prevale l’orientamento secondo il quale, le cause previste dal Codice di procedura penale per l’incompatibilità del giudice, soprattutto nel caso abbia anticipato un giudizio sull’imputazione (articolo 37, comma 1 lettera b) debbano valere anche nei procedimenti di prevenzione. E questo in virtù della sua natura giurisdizionale e degli interessi di rilievo costituzionale in gioco, che impongono l’osservanza delle garanzie del giusto processo. Un orientamento che la Cassazione condivide, ad esempio nel caso in cui è stato considerato doveroso un passo indietro del presidente del collegio che doveva decidere sulla confisca quando, come gip, aveva applicato la custodia in carcere per gli stessi fatti alla base della misura di prevenzione (sentenza 41975/2019).

I giudici della sesta sezione non sono però d’accordo nell’estendere la cause di incompatibilità quando il giudice che decide della confisca è lo stesso che si è espresso sul sequestro.

Nel procedimento di prevenzione, infatti, non c’è soluzione di continuità tra la fase cautelare, nella quale il giudice adotta il sequestro, e quella definitiva, in cui decide sulla confisca. Pesano poi le differenze tra il procedimento penale, luogo di più elevato tasso di garanzia, e il procedimento nel quale si applicano le misure di prevenzione che segue un modello diverso sia sul piano funzionale sia strutturale, essendo caratterizzato da una maggiore elasticità. In particolare, in sede di prevenzione non c’è separazione di funzione tra il giudice della fase cautelare e quello decisione di primo grado.

Una differenza impensabile nel giudizio penale che dà la misura di come il legislatore, abbia diversamente considerato la necessità di tutelare l’apparenza di imparzialità. La via è stata quella di affidare - in caso di prevenzione - al contraddittorio e allo sviluppo successivo del procedimento la capacità persuasiva utile a smentire, potenzialmente, la prima valutazione fatta dal collegio in sede cautelare.

Sentenza 23605/2020

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