Penale

Lo stop alla prescrizione finisce alla Consulta

di Giovanni Negri

Lo stop alla prescrizione penale nel periodo dell’emergenza sanitaria è in contrasto con la Costituzione. Innanzitutto sotto il profilo del rispetto del principio di legalità e poi per contrasto con il sotto-principio di irretroattività della legge penale sfavorevole. A non convincere il giudice unico di Siena, che con ordinanza del 21 maggio ha rinviato la questione alla Corte costituzionale, è la previsione (articolo 83 quarto comma del decreto legge 18/20, convertito dalla legge 27/20) per cui il corso della prescrizione dei reati commessi prima del 9 marzo 2020 è sospeso per un periodo di tempo pari a quello in cui sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali.

Cominciano così a diffondersi le questioni di legittimità sulla disciplina dell’amministrazione della giustizia nell’emergenza sanitaria, dopo che la scorsa settimana era stata rinviata alla Consulta la legittimità dell’obbligo di presenza in ufficio del giudice nelle udienze civili. Ora, nel penale, lo stop della prescrizione, ha di fatto impedito nel caso esaminato dal giudice monocratico di Siena che si prescrivessero una serie di reati edilizi commessi prima del 9 marzo, con data di prescrizione ordinaria al 20 aprile.

L’ordinanza, nel sottolineare come la prescrizione deve essere considerata un istituto di diritto penale sostanziale, nello smentire la possibilità di un’interpretazione della norma coerente con la Costituzione, confuta anche le obiezioni centrate sulla natura eccezionale della misura. È infatti, puntualizza l’ordinanza, la stessa logica dello Stato di diritto «a frapporre un argine invalicabile alla possibilità di individuare spazi di deroga o ambiti di non applicabilità» a quei principi che rapprsentano «elementi identificativi dell’ordinamento costituzionali». e tra questi non può non essere annoverato il principio di legalità; nessuna deroga può quindi essere ammessa all’irettroattività della legge penale sfavorevole.

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