Penale

Riforma intercettazioni poco incisiva sulla privacy

di Giovanni Negri

Rischia di essere scarsamente incisiva sul fronte della tutela della privacy e comunque con non banali problemi di prima applicazione la riforma delle intercettazioni in vigore tra un mese. Lo sottolinea la Corte di cassazione in una densa relazione dell’Ufficio del massimario.

Se la riforma, sin dalla prima versione, quella del 2017 firmata dall’allora ministro della Giustizia Andrea Orlando, puntava a rafforzare la tutela della riservatezza a fronte delle indubbie necessità investigative, l’obiettivo non pare raggiunto. La Cassazione, infatti, sottolinea come la norma che impone al Pm un dovere di vigilanza sull’inserimento nei brogliacci di espressioni lesive della reputazione altrui potrebbe rivelarsi inefficace nella realtà. E questo per una serie di fattori. Innanzitutto per l’assenza di un espresso divieto, poi per la mancanza di una sanzione processuale e per l’ampiezza del criterio selettivo. Il tutto potrebbe rendere impossibile evitare l’ingresso nei brogliacci di ascolto di comunicazioni che, in seguito, si possono rivelare di nessuna utilità probatoria ma che, nello stesso tempo, possono determinare una rilevante lesione alla riservatezza delle persone coinvolte.

Problematica poi la previsione dell’applicazione ai procedimenti iscritti dopo il 30 aprile perché potrebbe far nascere questioni di diritto transitorio, per esempio, nel caso in cui all’iscrizione di un reato, avvenuta prima del 30 aprile, ne seguano altre in epoca successiva aventi ad oggetto nuovi titoli di reato. In questa ipotesi, puntualizza la Cassazione, l’eventuale applicazione del principio dell’autonomia di ogni iscrizione, che è stato elaborato ai fini del computo del termine di durata delle indagini preliminari, determinerebbe l’applicazione delle nuove norme per le indagini relative alle successive iscrizioni. Con l’effetto paradossale di un doppio regime nella medesima inchiesta.

Questioni di diritto intertemporale potrebbero porsi anche qualora 2 o più procedimenti, con una diversa data di iscrizione, per alcuni antecedente e per altri successiva al 30 aprile, siano stati riuniti oppure quando da un procedimento iscritto prima del 30 aprile ne scaturisca, per separazione, un altro iscritto dopo tale data. Della riforma fa parte anche una nuova disciplina dell’utilizzo dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti, diversi da quelli per i quali sono state autorizzate. A patto che siano «rilevanti» e «indispensabili». «Questa locuzione - osserva il Massimario -, che aggiunge al carattere di indispensabilità, anche quello di rilevanza, pare presupporre, ancor più di prima, una valutazione del “peso” del mezzo di prova, rimessa al giudicante e di difficile circoscrivibilità».

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