Comunitario e Internazionale

Dieselgate: sì a cause nazionali contro Volkswagen

Francesco Machina Grifeo

Sì a cause nazionali per il risarcimento degli acquirenti di automobili Volkswagen con software di controllo delle emissioni nocive manipolato dalla casa produttrice. Lo ha stabilito la Corte Ue, sentenza nella causa C-343/19 depositata il 9 luglio, accogliendo il ricorso di una un'associazione austriaca di tutela dei consumatori che aveva proposto, davanti al Tribunale del Land, un'azione risarcitoria per 3,6 mln di euro per i danni subiti da 574 consumatori. Per i giudici di Lussemburgo infatti il danno in capo all'acquirente si concretizza nello Stato membro in cui egli acquista il veicolo per un prezzo che è superiore al suo valore reale (stimato in circa il 30%) a causa della alterazione subita dal veicolo.

La Volkswagen, che ha sede a Wolfsburg, in Germania, ha contestato la competenza internazionale degli organi giurisdizionali austriaci che, a loro volta, hanno chiesto alla Corte Ue di interpretare il regolamento n° 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale. Secondo il regolamento, spiegano i giudici di Lussemburgo, sono competenti, in via di principio, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio. Tuttavia, in materia di illeciti civili, tale regolamento attribuisce una competenza speciale all'organo giurisdizionale del luogo in cui si è concretizzato il danno e a quello del luogo in cui si è verificato l'evento generatore di tale danno. Di conseguenza, il convenuto può essere citato, a scelta dell'attore, dinanzi al giudice dell'uno o dell'altro luogo.

Nel caso di specie, prosegue la decisione, il danno lamentato consiste in una diminuzione del valore dei veicoli a causa dell'installazione di un software che manipola i dati relativi alle emissioni dei gas di scarico. Di conseguenza, benché essi fossero affetti da un vizio sin dall'installazione, si deve ritenere che il danno lamentato si sia concretizzato solo al momento dell'acquisto, con il pagamento di un prezzo superiore al loro valore reale. La Corte conclude che, nel caso della commercializzazione di veicoli equipaggiati, da parte del loro costruttore, di un software che manipola i dati relativi alle emissioni dei gas di scarico, il danno subito dall'acquirente finale non è né indiretto né meramente patrimoniale e si concretizza al momento dell'acquisto di un veicolo di questo tipo presso un terzo.

Corte Ue - Sentenza 9 luglio 2020 Causa C-343/19

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