Civile

Antiusura anche sugli interessi di mora

di Giovanni Negri

Anche i tassi di mora sono assoggettati alla disciplina antiusura. A questa conclusione arrivano le Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza 19597/2020, sciogliendo una diversità di interpretazioni che aveva visto confrontarsi orientamenti diversi all’interno della stessa Corte.

La pronuncia sottolinea come la soluzione raggiunta appare allineata innanzitutto con l’esigenza di non lasciare il debitore in balìa del finanziatore; quest’ultimo infatti, nella lettura delle Sezioni unite, se è vincolato al rispetto del limite del tasso di usura quando pattuisce i costi complessivi del credito, tuttavia non può essere considerato esente da controlli, quando, scaduta la rata o trascorso il termine per la restituzione della somma, il denaro non viene restituito.

L’esito appare coerente alle Sezioni unite con gli obiettivi della disciplina antiusura, tra cui la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario. Prevedere, invece, una forma di tutela diversa, come sostenuto dalla tesi contrapposta, e cioè il ricorso all’articolo 1384 del Codice civile con la riduzione della penale ad equità, rischierebbe di provocare orientamenti diversi da ufficio giudiziario a ufficio giudiziario e soprattutto condurrebbe al semplice abbattimento dell’interesse pattuito al tasso soglia, anche se integrato con quello rilevato quanto agli interessi di mora e non al minore tasso degli interessi corrispettivi.

Quindi «la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso».

Le Sezioni unite si sono poi soffermate su altri punti controversi, al primo collegati. La mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del Tasso effettivo globale medio (Tegm) non impedisce l’applicazione dei decreti ministeriali, che contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato, «essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “Tegm, più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”».

Nel caso i decreti ministeriali non contengano neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del Tegm, con la maggiorazione ivi prevista.

Quanto alle conseguenze dell’avvenuto superamento del tasso antiusura, le Sezioni unite osservano che questa investe solo gli interessi direttamente coinvolti. Ovvero, nel caso gli interessi corrispettivi siano stati concordati nei limiti del lecito e solo quelli di mora lo eccedano, la conseguenze della dichiarazione di usura investono solo questi ultimi preservando gli altri.

Per le Sezioni unite, infatti, la regolamentazione del mercato del credito non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente ai danni di quello che invece ha rispettato puntualmente gli obblighi di pagamento. Cosa che invece avverrebbe se all’azzeramento dell’interesse di mora, facesse seguito un costo del denaro nullo, con l’obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale.

Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 18 settembre 2020 n.19597

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