Civile

Disattivato l’obbligo di provvedere alle perdite

di Angelo Busani

Sterilizzate le norme del codice civile che impongono “provvedimenti” per il caso di perdite “rilevanti”, se maturate nel corso di esercizi sociali che chiudano in una data compresa entro il 31 dicembre 2020; finanziamenti dei soci effettuati entro il 31 dicembre 2020 non equiparabili ai conferimenti nel capitale sociale e, pertanto, non posticipabili rispetto ai fornitori e agli altri creditori chirografari delle società finanziate dai propri soci.

Sono, queste, due delle misure governative finalizzate ad alleviare le conseguenze dell’epidemia sulle situazioni patrimoniali delle imprese. E’ bene precisare che si tratta di norme non applicabili agli esercizi già chiusi e ai finanziamenti-soci fatti in passato.

Quanto alla disattivazione dell’obbligo di provvedere alle perdite rilevanti, si tratta di una misura preordinata a tener conto del fatto che la crisi economica provocata dallo stato di emergenza conseguente all’epidemia sta determinando il coinvolgimento anche di imprese che, prima dell’epidemia, si trovavano in condizioni economiche ottimali: in altre parole, la crisi provoca una patologica perdita di capitale che non riflette le effettive capacità e potenzialità delle imprese coinvolte.

Pertanto, la sterilizzazione delle norme del Codice civile, di cui agli articoli 2446 e 2447 (per le Spa), 2482-bis e 2482-ter (per le Srl), mira a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi in atto, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione delle società (in mancanza di apporti dei soci a copertura perdite) e il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa delle società da essi gestite (ai sensi dell’articolo 2486 del Codice civile).

In altre parole, si intende disattivare l’obbligo dell’adozione di misure che inevitabilmente produrrebbero l’abnorme risultato di provocare l’interruzione della continuità aziendale di imprese che, senza la contingenza in corso, sarebbero pienamente performanti.

Con riguardo, poi, alla questione dei finanziamenti-soci, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 2467 del Codice civile (dettato in materia di Srl, ma ritenuto da ampia giurisprudenza estensibile alle Spa a ristretta base sociale) il loro rimborso è posticipato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori quando questi finanziamenti siano stati concessi, sotto qualsiasi forma, in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulti un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Questa normativa viene dunque disapplicata in quanto la sua “filosofia” è quella di sanzionare indirettamente il fenomeno della cosiddetta sottocapitalizzazione. Nell’attuale situazione emergenziale la perdurante applicazione di questa normativa costituirebbe un evidente disincentivo al coinvolgimento dei soci nella raccolta di risorse finanziarie utili alla continuazione aziendale.

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