Civile

Gratuito patrocinio revocato con la nomina di un secondo difensore

di Patrizia Maciocchi

Anche nel processo civile, come nel penale, chi è ammesso al patrocinio a spese dello stato non può nominare un secondo difensore, pena la perdita del beneficio. E questo anche se uno dei due difensori rinuncia al suo compenso. La Corte di cassazione, sentenza 1736, accoglie il ricorso del ministero della Giustizia, contro la richiesta di uno dei due legali nominati dalla persona ammessa al gratuito patrocinio - l'altro aveva rinunciato all'onorario in sede di opposizione – di avere la liquidazione per la difesa svolta. Il Tribunale aveva accolto il ricorso chiarendo che nel civile non esiste una presunzione di legge che impedisca, a differenza di quanto avviene nel procedimento penale (Dpr 115/2002, articolo 91), la nomina di un secondo difensore. Nel processo civile, i giudici di merito, avevano valorizzato le previsioni (articoli 80 e 85 Dpr 115/2002) secondo le quali chi è ammesso al patrocinio a spese dello Sato può nominare un difensore, scelto tra gli iscritti negli appositi elenchi, e l'avvocato non può chiedere compensi diversi da quelli previsti dal testo unico né pretenderli dal cliente. Dalla loro lettura si può dedurre, ad avviso del tribunale, che al difensore possa essere liquidato un solo compenso, con la conseguenza che i professionisti che accettano di difendere congiuntamente il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello stato, possono accettare anche di dividersi l'unico “onorario” liquidabile. Contro questa decisione fa ricorso via Arenula e lo vince. La Cassazione sottolinea che obiettivo dell'istituto del gratuito patrocinio, è garantire al cittadino non abbiente, in linea con la Carta, l'effettivo accesso alla giustizia. Un diritto per esercitare il quale è sufficiente la nomina di un solo difensore. Per questo la previsione dell'articolo 91, anche se collegata all'interno del titolo dedicato al processo penale, vale anche, e a maggior ragione, per il civile. L'ammissione al patrocinio gratuito è dunque esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore e, in ogni caso, gli effetti all'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona, alla quale il beneficio è stato concesso, nomina un secondo difensore di fiducia. Ininfluente che, come nello specifico, i due facciano parte di un'associazione professionale e abbiano deciso di lavorare in tandem anche con un solo compenso. Per la novità della questione la Cassazione enuncia sul punto un principio di diritto.

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