L'esperto rispondeResponsabilità

DA GIUDICE PER SCIOGLIERE LA COMUNIONE EREDITARIA

La domanda

Alla morte del marito, la casa è passata alla moglie per i 4/6 (3/6 per comunione ed 1/6 per eredità) e per 1/6 ciascuno ai due figli, a e b. Il figlio b si è sposato, ha un figlio e ha continuato a vivere insieme alla nuova famiglia nella casa coniugale della madre, con residenza e stato di famiglia distinti. La madre vende la sua parte al nipote, figlio di b, e tiene il diritto di abitazione. Alla morte della madre, il figlio a si trova con la proprietà di 1/6 della abitazione, che per lui è inabitabile ed infruttifera essendo abitata dal fratello b (1/6) e dalla sua famiglia, compreso il nipote, che ha 4/6. Come può alienare la sua parte? La donazione a b o al nipote è da escludere e la vendita di 1/6 non ha speranza di successo. Si può richiedere al giudice la vendita di tutta l'abitazione essendo bene indivisibile?

Nel caso in esame è applicabile l'articolo 1111, primo comma, Codice civile, il quale stabilisce che ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione; l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri.

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