L'esperto rispondeResponsabilità

REVOCATORIA, FONDAMENTALE IL TEMPO DELLA TRASCRIZIONE

La domanda

Sono intenzionato a partecipare ad un'asta immobiliare presso il tribunale. In relazione all'immobile che mi interessa, il bando d'asta riporta la sussistenza di una "trascrizione di domanda giudiziale di revocatoria", avanzata da un fallimento, senza null'altro aggiungere. Se dovessi aggiudicarmi l'immobile pagando la somma richiesta, potrei essere chiamato a restituirlo nonostante abbia versato l'intera somma? L'eventuale decreto di trasferimento sanerebbe il problema? Semmai dovessi restituire l'immobile, chi dovrebbe restituirmi l'importo già pagato?

La situazione descritta trova la propria soluzione normativa negli articoli 2652 n. 5 secondo capoverso e 2915 del Codice civile. Infatti, nell’ambito degli effetti rispetto ai terzi della trascrizione della domanda di atti soggetti a trascrizione, l’articolo 2652 n. 5) dispone che la sentenza che accoglie la revocatoria è inefficace rispetto ai terzi di buona fede, che hanno acquistato a titolo oneroso il bene oggetto della revocatoria con atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda di revocatoria.L’articolo 2915 equipara al terzo acquirente il creditore pignorante e i creditori che intervengono nell’esecuzione (Cassazione 5 giugno 1987 n. 4915).Pertanto, nella fattispecie, se la domanda di revocatoria proposta dal fallimento è stata trascritta anteriormente alla trascrizione del pignoramento, l’accoglimento della revocatoria rende inefficace nei confronti del fallimento attore il pignoramento.In buona sostanza, la declaratoria di inefficacia dell’acquisto da parte del debitore pignorato determina l'assoggettamento dell’aggiudicatario all'azione di recupero del bene nella sfera giuridica dell'alienante, che, qualora non soddisfatto, può aggredire il bene anche presso i terzi che ne siano divenuti proprietari attraverso l'atto dispositivo, poi revocato, inefficace appunto rispetto ai terzi, ma valido fra gli originari stipulanti. L'aggiudicatario che venisse a trovarsi assoggettato all'azione di recupero potrà semmai recuperare il prezzo pagato (ma non gli ulteriori costi correlati dall’incanto) dal creditore procedente nella esecuzione.Viceversa, la trascrizione della domanda di revocatoria successiva alla trascrizione del pignoramento, in concorso con la buona fede del creditore procedente, rende inopponibile al medesimo e quindi all’aggiudicatario dell’immobile staggito la sentenza di accoglimento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©