L'esperto rispondeResponsabilità

LE SPESE ARRETRATE NELL'ACQUISTO ALL'ASTA

La domanda

Vorrei chiedere chiarimenti in merito al riparto di spese condominiali, post aggiudicazione asta immobiliare. Si dà per certo che il nuovo aggiudicatario-proprietario debba pagare le spese condominiali dell'anno in corso e del precedente rispetto al decreto di trasferimento dell'immobile, con diritto di rivalsa ex articolo 1299 nei confronti del vecchio proprietario. La domanda è: se l'amministratore ha portato in rendiconto ogni anno le spese non pagate arretrate del vecchio proprietario, il nuovo proprietario dovrà pagare queste che risultano a bilancio (che potrebbero essere appunto ingenti, se accumulatesi negli anni), oppure il condominio potrà esigere da lui semplicemente la quota ordinaria (ed eventualmente straordinaria) annuale del condominio, sempre riferita all'anno precedente e a quello in corso?

È bene precisare che il limite “temporale” fissato dall'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile è rigoroso. I contributi sono dovuti per l'anno in corso e per quello precedente, intendendo per anno quello di gestione o esercizio condominiale e non quello solare.In merito alla questione relativa alla riproposizione nel rendiconto di ogni anno delle “spese non pagate arretrate del vecchio proprietario”, nel ragionamento logico/giuridico di una recente sentenza della Suprema Corte, la n. 4489/2014, anche se la questione trattata era relativa al termine quinquennale di prescrizione dei crediti condominiali, si è affermato che «[omissis] trattandosi di spese condominiali, per loro natura periodiche, trova applicazione il disposto dell’articolo 2948, n. 4, Codice civile in ordine alla prescrizione quinquennale dei relativi crediti, la cui decorrenza è da rapportarsi alla data della delibera di approvazione del rendiconto delle spese e del relativo stato di riparto. Tale delibera, costituisce il titolo di credito nei confronti del singolo condomino, dovendosi escludere che delibere successive, concernenti i crediti del condominio nei confronti del condomino moroso, per successivi periodi di gestione e diversi titoli di spesa, possa costituire un nuovo fatto costitutivo del credito». Quindi, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte nella precedente motivazione, i saldi contabili delle gestioni condominiali precedenti vanno riferiti al momento della loro approvazione, nonostante essi vengano di norma riprodotti anche nei rendiconti successivi.Pertanto, nel caso prospettato, in assenza di una specifica norma che disciplini la questione delle spese condominiali escluse dal limite temporale di cui all’articolo 63 e in assenza di specifiche pronunce di legittimità, a nostro parere (anche sulla scorta di quanto affermato dalla Suprema Corte nel ragionamento logico/giuridico della sentenza n. 4489/2014), benché le “spese non pagate arretrate del vecchio proprietario” vengano riportate dall’amministratore nel rendiconto di ogni anno, l’aggiudicatario sarà obbligato al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.

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