LA RICHIESTA DI RINVIO AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
All’udienza di comparizione, le parti potranno chiedere al giudice dell’esecuzione il rinvio dell’udienza stessa, in virtù dell’auspicabile esito positivo delle trattative in corso. In ogni caso, il lettore potrà considerare un piano di rientro del proprio debito anche nelle fasi successive dell’esecuzione. Il creditore procedente, infatti, può sempre rinunciare agli atti della procedura (ai sensi dell’articolo 629 del Codice di procedura civile), con delle limitazioni nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo la vendita. Se all’udienza di vendita non saranno richiesti rinvii oppure proposte opposizioni, il giudice disporrà con ordinanza la vendita dell’immobile, prevedendone in concreto le modalità di esecuzione. Per quanto riguarda, invece, la richiesta di continuare ad abitare l’immobile, il giudice non ha il potere di legittimarne l’occupazione d parte del debitore moroso, che pur potendo in genere rimanere nell'immobile fino alla vendita, dovrà comunque abbandonare la propria abitazione a seguito del procedimento di rilascio dell’immobile, che terminerà, se necessario, con l’ausilio della forza pubblica.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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