LA CATASTA SUL CONFINE CHE «DISTURBA» IL VICINO
Il Codice civile, agli articoli 873 e seguenti, regolamenta specificatamente le distanze minime dal confine che devono essere rispettate in caso di costruzioni, piantagioni, scavi, muri, fossi, alberi e siepi; i locali regolamenti comunali possono prevedere ulteriori limitazioni, sia per la distanza minima che per la tipologia della costruzione e/o del manufatto.La catasta di legna, in assenza di espressa previsione regolamentare sul punto, non rientra nella fattispecie sopra descritta, pertanto non pare soggiacere a limiti di distanza, a meno che non risulti edificata una tettoia o comunque una costruzione contenitiva, nel qual caso si dovrà fare riferimento alle sopra menzionate previsioni regolamentari.Solo quando le dimensioni ed il peso della catasta dovessero risultare tali da costituire un potenziale pericolo per il fondo contiguo sarà possibile adire l’autorità giudiziaria affinché, accertati i presupposti denunciati, ordini i corretti adempimenti e le tutele del caso.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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